Riportiamo un articolo de "Il Manifesto" del 16 marzo 2006:
"Non si alza praticamente mai dal letto, mangia poco e non rivolge la parola a nessuno. Soprattutto non esce mai dalla sua cella. Se a Bologna in questi giorni si discute con qualche polemica di come e quando onorare l'assurda morte del professor Marco Biagi, nel super carcere dell'Aquila una delle donne che contribuì ad ammazzarlo, stando alla condanna di primo grado basata quasi esclusivamente sulla testimonianza della pentita Banelli, si lascia morire un po' ogni giorno. Diana Blefari Melazzi, la «compagna Maria» non ha nemmeno quarant'anni, ed è arrivata al braccio del 41 bis cinque mesi fa. Da allora si è lasciata andare ogni giorno un po' più a fondo. Prima ha cominciato a rifiutare i colloqui con la famiglia, poi quelli con l'avvocato, infine si è ficcata nel letto sotto le coperte. Prima per molte ore ogni giorno, poi per giornate intere. Dalla sua cella, due metri per tre, al pian terreno con una piccola finestra buia, non esce più. «Negli ultimi mesi sono stato a trovarla tre volte, l'ultima una settimana fa - dice il segretario del Prc aquilano Giulio Petrilli - e l'ho trovata sempre nel letto con le coperte tirate fin sul viso. Non risponde alle domande e in generale non parla con nessuno». I limiti imposti dal regime carcerario del 41 bis erano già strettissimi. Due ore d'aria al giorno e due di socialità. Un ora di colloquio al mese con i familiari solo attraverso un vetro, censura della posta.(...)".
Occorre riflettere sulla differenza tra rieducazione e punizione.
Le condizioni di vita delle carceri italiane sono regolamentate da una legge del 1975, nota come Ordinamento Penitenziario. Quanto ai "principi direttivi" della norma, l'articolo 1 recita:
| « Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. » |


















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